LO STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DEL BIODISTRETTO DELLA PRODUZIONE E DELLE COMUNITA’ DEL BIOLOGICO DELLA VENEZIA CENTRO-ORIENTALE

Art. 1 – COSTITUZIONE E’ costituita, ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione del Biodistretto della produzione e della comunità del biologico della Venezia centro-orientale, in forma abbreviata, “Bio Venezia”. L’Associazione Bio Venezia, d’ora in poi Biodistretto, non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall’IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica) e dall’Associazione Italiana Agricoltura Biologica (linee guida AIAB) oltre che nel rispetto dello Statuto e dell’eventuale Regolamento interno. Il Biodistretto realizza le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Veneto e prevalentemente nel territorio della Venezia centro-orientale, può operare al di fuori del territorio del Veneto solo in via eccezionale e/o occasionale.

Art. 2 – DURATA Il Biodistretto ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Art. 3 – SEDE Il Biodistretto ha sede legale nel comune di Portogruaro (Ve) e sede operativa nel comune di Annone Veneto (VE). Su proposta dell’organo amministrativo, l’assemblea dei soci può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari, eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza a livello provinciale o regionale.

Art. 4 – SCOPI Il Biodistretto Venezia intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura, del paesaggio e dell’agricoltura, con particolare riguardo al territorio e alla comunità della Venezia centro-orientale e in particolare intende:

  1. a)  promuovere, diffondere e sostenere il metodo di produzione biologico nel campo agricolo, zootecnico, agro- alimentare, forestale, della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale;
  2. b)  promuovere, diffondere e sostenere le produzioni e le metodologie colturali, d’allevamento e di trasformazione tipiche del territorio della Venezia centro-orientale e le filiere corte di produzione;
  3. c)  promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica come progetto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse, nonché come scelta per la sicurezza e sovranità alimentare;
  4. d)  elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme AIAB, comunitarie e nazionali vigenti e con l’I.F.O.A.M. (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica), norme e disciplinari da applicare sul territorio di riferimento relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati;
  5. e)  favorire l’applicazione del metodo di agricoltura biologica nell’ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile;
  6. f)  promuovere, diffondere e sostenere il consumo dei prodotti biologici sia nel settore dell’accoglienza che nelle mense scolastiche e pubbliche;
  7. g)  promuovere ed organizzare attività di ricerca, informazione, divulgazione, formazione e ricerca riguardanti l’agricoltura biologica nonché la salvaguardia e lo sviluppo delle specificità culturali locali;
  8. h)  garantire adeguato supporto alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell’ambito della Regione Veneto, ed in particolare nell’area della Venezia centro-orientale, perseguano finalità coincidenti con gli scopi suddetti.

Art. 5 – ATTIVITA’ Il Biodistretto svolge la propria attività, diretta e indiretta, nel settore della produzione biologica, dell’accoglienza, della valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura, del turismo slow e nel settore dell’informazione, della formazione e ricerca prevalentemente nell’ambito territoriale della Venezia centro-orientale. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione:

  1. a)  istituisce e/o acquisisce marchi d’area, di qualità, di tutela della salute dei consumatori e della professionalità dei produttori locali e ne cura la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
  2. b)  promuove e coordina iniziative sociali, economiche, legali, legislative ed associative per l’affermazione dell’agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, degli acquisti istituzionali verdi, dell’eco-turismo e la tutela dei propri associati;
  3. c)  partecipa agli organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali, aventi per oggetto la promozione, consumo e lo sviluppo dell’agricoltura biologica e la salvaguardia dell’ambiente;
  4. d)  realizza, anche in collaborazione con gli altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di ricerca, progettazione, formazione, informazione e divulgazione per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori locali e istituzioni scolastiche ed altri soggetti interessati;
  5. e)  promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall’agricoltura biologica nell’ambito di un’alimentazione e di uno stile di vita attento al benessere della persona;
  6. f)  promuovere il consumo dei prodotti biologici tramite azioni di commercializzazione di prodotti e servizi;
  7. g)  sostiene, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale per ladivulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;
  8. h)  promuove e gestisce progetti culturali e di educazione ambientale ed al benessere;
  9. i)  sostiene ed incentiva la produzione biologica locale attraverso misure di promozione, assistenza tecnica,ricerca, sostegno formativo e informativo.

Art. 6 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE Possono assumere la qualifica di soci del Biodistretto, enti pubblici e privati, operatori biologici iscritti all’elenco regionale in forma singola o associata, associazioni di promozione del biologico, Consorzi di Tutela, enti di ricerca e tecnici, esperti, operatori del settore dell’accoglienza e del commercio, gruppi di acquisito solidale (GAS), fornitori di servizi. Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno, la loro attività deve rientrare nell’ambito delle finalità statutarie. L’ammissione al Biodistretto del richiedente deve essere avanzata mediante domanda scritta contenente:

  1. a)  l’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa/ente/associazione/persona fisica e le generalità dei suoi legali rappresentanti o le generalità del richiedente nel caso di persone singole;
  2. b)  l’indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività previste dal presente statuto;
  3. c)  l’indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
  4. d)  la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di rispettarne gli obblighi.
Il Consiglio Direttivo, accertato il possesso dei requisiti, delibera sulla domanda di ammissione. La motivazione dell’eventuale mancata ammissione sarà comunicata al richiedente in forma scritta. La qualifica di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 7 – SOSTENITORI DEL BIODISTRETTO Potranno essere tesserati come sostenitori del Biodistretto tutte le persone fisiche, enti pubblici o privati che intendono collaborare con l’associazione offrendo ad essa il proprio contributo a sostegno degli scopi istituzionali. Possono aderire quali sostenitori gli enti locali che intendono tutelare e valorizzare il proprio territorio con le rispettive peculiarità di interesse paesaggistico, ambientale, storico, culturale e turistico rurale, nonché per sostenere le attività produttive mediante la ricerca di opportunità che consentano di favorire la crescita e lo sviluppo nel rispetto del corretto utilizzo delle risorse e delle produzioni agroalimentari di pregio. Il sostenitore sarà tenuto a versare all’Associazione il contributo stabilito di anno in anno dall’assemblea dei soci.

Art 8 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI I soci devono adempiere ai seguenti obblighi:

  1. a)  versamento del contributo annuale secondo le modalità proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’assemblea dei soci;
  2. b)  assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Biodistretto o da suoi incaricati al fine dell’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi statutari assunti;
  3. c)  comunicare al Biodistretto l’eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali previsti per l’ammissione e/o la permanenza nel Biodistretto stesso;
  4. d)  comportarsi secondo i comuni principi di lealtà e di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza sleale nei confronti dei prodotti del Biodistretto;
  5. e)  non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri associati o che comportino comunque dei danni all’immagine ed al prestigio del Biodistretto con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale; non compromettere l’armonia e l’unità in seno al Biodistretto con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di collaborazione ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Biodistretto;
I soci hanno altresì il diritto:
  1. a)  di partecipazione alle attività del Biodistretto e alle assemblee sociali purché in regola con i pagamenti deicontributi;
  2. b)  di voto all’assemblea e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo del Biodistretto.

Art. 9 – SANZIONI Il Consiglio Direttivo può vincolare i propri soci ad un corretto comportamento volto alla massima tutela dell’immagine e valorizzazione delle attività svolte. Nei confronti del socio che non rispetti il presente statuto, le delibere assembleari e consiliari, il Consiglio Direttivo può, in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

  1. a)  censura con diffida;
  2. b)  sospendere il socio fino ad un termine massimo di un anno, dall’esercizio di tutti i diritti spettantigli nella suaqualità di associato;
  3. c)  escludere il socio dal Biodistretto.
Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l’interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata). Contro i provvedimenti sanzionatori o l’esclusione previsti dal presente articolo, l’interessato può, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la delibera, instaurare controversia ricorrendo alla Mediazione / Arbitrato di Curia Mercatorum di Treviso nei modi e termini previsti dall’art. 20. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell’irrogazione delle sanzioni e dell’esclusione.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO La perdita della qualità di socio può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 – RECESSO, DECADENZA E ESCLUSIONE Il socio può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata) al Consiglio direttivo. Il recesso avrà effetto immediato fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10. Decade dal diritto di far parte del Biodistretto il socio che:

  1. a)  abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
  2. b)  abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell’azienda;
  3. c)  si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del presente statuto e regolamentointerno.
Può essere escluso dal Biodistretto il socio che:
  1. a)  sia gravemente inadempiente degli obblighi associativi;
  2. b)  abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organiconsortili;
  3. c)  senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempiconcessi, ovvero decorsi tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per ilrientro.
  4. d)  sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
  5. e)  svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi associativi.
L’esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell’esclusione. Art. 12 – ORGANI Sono organi del Biodistretto: l’Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente il Revisore Contabile.

Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA L’Assemblea Generale è l’organo sovrano del Biodistretto; ha compiti di orientamento strategico e può deliberare su qualsiasi argomento, atto o fatto riguardante il Biodistretto che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo. Quando è validamente costituita rappresenta la totalità dei membri e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci. In sede ordinaria, l’Assemblea:

  1. a)  elegge il Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente statuto e dal Regolamento Interno;
  2. b)  nomina il Revisore dei Conti ed un supplente i quali devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, nefissano anche il compenso;
  3. c)  approva il bilancio/rendiconto dell’esercizio precedente;
  4. d)  approva il bilancio preventivo;
  5. e)  delibera sull’indirizzo strategico del Biodistretto;
f) approva gli importi delle quote annuali e di ammissione proposte dal Consiglio Direttivo; g) approva i regolamenti interni e le eventuali modifiche. In sede straordinaria, l’Assemblea ha il compito di:
  1. a)  deliberare le modifiche da apportare al presente statuto, compresa la proroga della durata;
  2. b)  deliberare sullo scioglimento del Biodistretto provvedendo alla nomina, alla definizione dei poteri e allaremunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.
La parte ordinaria e quella straordinaria possono essere discusse e deliberate congiuntamente nella medesima seduta, purché previsto dall’ordine del giorno. L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e patrimoniale annuale ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio Direttivo tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un decimo dei voti spettanti all’intera compagine sociale. La convocazione avviene tramite invito contenente l’ordine del giorno, la data e il luogo dell’adunanza che sarà pubblicato nel sito internet del Biodistretto, da inviare a ciascun associato mediante lettera raccomandata A.R., fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, al domicilio risultante dal libro soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza e/o di variazione dell’ordine del giorno della convocazione, la convocazione può essere inviata per fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o telegramma almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dagli iscritti al libro soci, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa interviene il Revisore dei Conti. Essa è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di questo, dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. L’Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine sociale; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. L’assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita:
  1. a)  in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all’intera compaginesociale e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei votispettanti all’intera compagine sociale;
  2. b)  in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’interacompagine sociale e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all’intera compagine sociale.
In analogia ai sensi di quanto previsto dall’art. 2369, comma 2 c.c., l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché all’interno della Regione Veneto e limitrofe, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati. Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio del Biodistretto occorre il voto favorevole dei tre- quarti dei soci.

Art. 14 – MODALITÀ DI VOTO Le delibere assembleari vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti in regola con il versamento dei contributi. Ciascun socio ha diritto ad un voto che è individuale ed unico. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe di voto. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei soci e dei voti validi in Assemblea. Le modalità di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo sono riportate nel regolamento interno.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo del Biodistretto è eletto dall’Assemblea Generale dei soci, ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo 9 membri eletti fra i soci; la maggioranza dovrà essere costituita da operatori biologici certificati. L’esatta composizione del Consiglio Direttivo e le modalità della sua elezione è disciplinata anche dal regolamento interno. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più amministratori, si applica l’art. 2386 c.c.. Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per 3 sedute consecutive, lo stesso è soggetto alla revoca della carica che dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata per posta elettronica certificata o altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento. Le dimissioni dalle cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente devono essere presentate per iscritto e discusse dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dalla data di presentazione delle stesse. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l’Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Revisore dei Conti, determinare l’eventuale compenso ai Consiglieri investiti di particolari deleghe, ivi compreso il Presidente, se che non vi abbia provveduto l’Assemblea.

Art. 16 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell’Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:

  1. a)  definisce ed attua nel rispetto degli indirizzi e degli orientamenti deliberati dall’Assemblea, il programmad’azione annuale, promuove le iniziative ed il confronto con le Istituzioni pubbliche e gli Enti di varia natura, sirelaziona con gli eventuali comitati locali e cura i rapporti interni ed esterni al Biodistretto;
  2. b)  elegge nel proprio seno il Presidente, che assume la qualifica di rappresentante legale del Biodistretto,nonché il Vice Presidente;
  3. c)  nomina un eventuale Coordinatore stabilendone i poteri;
  4. d)  provvede alla redazione del rendiconto economico-patrimoniale annuale e redige il progetto di bilanciopreventivo, provvedendo anche alla determinazione delle quote associative da proporre all’assemblea;
  5. e)  delibera sulle domande di ammissione al Biodistretto;
  6. f)  fissa gli importi delle quote di ammissione ed annuali dei soci e il contributo annuale dei sostenitori daproporre all’assemblea;
  7. g)  predispone l’eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. h)  invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti del settore, senza diritto di voto.
Ai membri del Consiglio Direttivo può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.

Art. 17 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando almeno i 2/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata e scritta. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico ma documentabile, almeno 5 giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno 1 giorno prima della riunione. Il Consiglio Direttivo può essere convocato senza preavviso qualora siano presenti tutti i suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: l’individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l’identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 18 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Il Presidente rappresenta il Biodistretto e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell’interesse dell’Ente (Associazione). A lui spetta la firma sociale e pertanto:

  1. a)  sottoscrive gli atti del Biodistretto anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
  2. b)  ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Biodistretto, dinanzi agiudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
  3. c)  rilascia quietanze liberatorie per l’incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Biodistrettoed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
  4. d)  può compiere tutte le operazioni bancarie nell’ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamentedeliberati dal Consiglio Direttivo;
  5. e)  presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo;
  6. f)  vigila sull’esecuzione delle attività dell’associazione ed adempie agli incarichi conferitigli dall’Assemblea o dalConsiglio Direttivo e vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Biodistretto;
  7. g)  ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni alVice Presidente.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 19 – REVISORE CONTABILE Il Revisore contabile ed un suo supplente sono nominati dall’assemblea dei soci e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Revisore Contabile ha il compito di controllare la gestione amministrativa/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie tra soci, tra soci e Biodistretto, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al regolamento di Mediazione / Arbitrato di Curia Mercatorum di Treviso. Il Tribunale Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum di Treviso.

Art. 21 – STRUTTURE TECNICHE Il Consiglio Direttivo può nominare dei Comitati Tecnici; questi saranno composti da un rappresentante del Consiglio Direttivo e coordinatore, nonché da esperti scelti tra i Consiglieri o tra i soci che abbiano particolari conoscenze in materie ad esse connesse oggetto di consultazione. I Comitati Tecnici hanno il compito di esprimere parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo. I Comitati tecnici si riuniscono su invito del rappresentante del Consiglio Direttivo. Le attività dei Comitati Tecnici saranno precisate in apposito articolo del regolamento interno.

Art. 22 – REGOLAMENTO INTERNO Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Biodistretto è disciplinato anche da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria. Con il regolamento possono essere stabiliti i poteri del coordinatore, le attribuzioni dei comitati tecnici nonché le mansioni di eventuali dipendenti del Biodistretto.

Art. 23 – PATRIMONIO E BILANCIO L’esercizio sociale del Biodistretto si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio del Biodistretto si sostiene con:

  1. a)  la quota annuale dei soci;
  2. b)  il contributo annuale dei sostenitori;
  3. c)  eventuali altri contributi finalizzati ad attività individuate dai soci e sostenitori;
  4. d)  dai proventi delle attività statutarie, oblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, ed ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi.E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita del Biodistretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 – MARCHIO DEL BIODISTRETTO Il Biodistretto può dotarsi di un marchio e messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Le modalità di concessione e utilizzo sono stabilite dal regolamento interno.

Art. 25 – LIQUIDAZIONE La delibera di scioglimento del Biodistretto deve essere approvata dall’assemblea dei soci con voto favorevole dei tre-quarti degli associati. Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ. Il patrimonio netto del Biodistretto risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto, con delibera dell’assemblea con voto favorevole dei tre-quarti degli associati, ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

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